1. Il turismo rurale può essere svolto, nel rispetto della normativa vigente, anche
a) esercizi alberghieri;
b) esercizi extra-alberghieri;
c) esercizi agrituristici gestiti dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione dell'azienda di sua proprietà, che continua ad avere come attività principale la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l'allevamento del bestiame;
d) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 287;
e) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero;
f) attività ricettive a conduzione familiare, finalizzate all'erogazione del servizio di alloggio e di prima colazione, denominate «bed and breakfast rurale», esercitate da persone fisiche attraverso l'utilizzazione delle strutture rurali di loro proprietà.
2. È competenza delle regioni stabilire i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di bed and breakfast rurale e individuare i comuni nei cui territori può essere svolta tale attività, nonché gli edifici adatti all'esercizio di essa, agevolando eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale esistente.